Dove lavora? Ambienti e organizzazione

Il CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE può operare in Istituti Bancari, Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) e Società di Gestione del Risparmio; gestisce il suo lavoro in modo autonomo e indipendente, qualunque sia la sua collocazione organizzativa; anche se opera in autonomia, tuttavia, è soggetto al coordinamento tecnico di un responsabile di area o di gruppo.

Banche

 

sono istituti di credito dotati di sportelli che offrono servizi bancari (conti correnti, fidi, mutui, servizi di cassa, ecc.). Le banche, oltre a raccogliere i risparmi dei clienti attraverso i depositi, possono offrire loro prodotti finanziari propri e del mercato.

 

Società di intermediazione mobiliare (SIM)

offrono i loro servizi d’investimento a clienti privati e istituzionali, quali banche, private banker, gestori multimanagerbroker e reti di promotori. A differenza delle Banche, non sono dotate di sportelli.

 

Società di Gestione del Risparmio

sono istituti di intermediazione finanziaria si occupano di promuovere e gestire fondi comuni di investimento, ovvero organismi di investimento collettivo dei risparmi che raccolgono capitali dai risparmiatori e li investono in attività redditizie al fine di incrementarne il valore. Sono autorizzate anche a gestire portafogli di investimento individuali.

 

Banca ordinaria, SIM, SGR

Il CONSULENTE FINANZIARIO dedica mediamente la metà del suo tempo a reperire informazioni sui mercati e sugli strumenti finanziari disponibili, sia attraverso la consultazione di media (internet, quotidiani, riviste di settore, pubblicazioni istituzionali) sia confrontandosi con i colleghi (all’interno della propria organizzazione: Banca/SIM/SGR).

Il CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO può lavorare all'interno di Società di Consulenza Finanziaria o essere un libero professionista indipendente.

Le SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA, istituite dal Art. 18-ter, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), sono legittimate a prestare il servizio della consulenza in materia di investimenti, ma non a detenere fondi o titoli appartenenti alla clientela. 

La figura professionale del CONSULENTE FINANZIARIO libero professionista fa riferimento invece da un punto di vista giuridico al contratto d'opera (art. 2222 del Codice Civile) e si inquadra nella categoria dei prestatori d'opera intellettuale così come disciplinato dagli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile. In tale contesto il consulente finanziario indipendente si obbliga, dietro corrispettivo e senza vincolo di subordinazione, ad eseguire un servizio o un'opera per un committente con lavoro prevalentemente personale e indipendentemente dal risultato che sarà raggiunto.