Quali norme regolano la professione

A livello nazionale, le norme principali che regolano la professione in ambito universitario sono contenute nella legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (facente parte della cosiddetta Riforma Gelmini). La legge n. 240/10 ha istituito due categorie di ricercatori universitari:

  • a) il ricercatore a tempo determinato di tipo A(RTDA) che ha un contratto subordinato triennale prorogabile per ulteriori due anni. Allo scadere del contratto i ricercatori di tipo A per rimanere in ambito universitario dovranno vincere un concorso come ricercatore di tipo B (oppure come professore associato se in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale)
  • b) il ricercatore a tempo determinato di tipo B (RTDB), che ha un contratto subordinato triennale non prorogabile, ma in tenure track (ovvero con possibilità di passaggio di ruolo senza la necessità di vincere un concorso pubblico). In particolare, i ricercatori di tipo B possono diventare professori associati (con contratto a tempo indeterminato) se durante i tre anni hanno ottenuto l'Abilitazione Scientifica Nazionale a professore associato (o ordinario) e se allo scadere del contratto ricevono l'approvazione della struttura in cui lavorano.

Per accedere a un concorso come ricercatore di tipo A occorre essere in possesso di dottorato di ricerca.

Per accedere a un concorso come ricercatore di tipo B occorre essere in possesso di:

  •  dottorato di ricerca
  •  tre anni di carriera come ricercatore di tipo A o come assegnista di ricerca (un contratto parasubordinato) o essere già in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale
  • non aver cumulato più di 9 anni di carriera* tra assegni di ricerca e anni di contratto come RTDA. 

* Stando alle regole attuali, la carriera di un ricercatore non può superare il limite massimo di 12 annualità a cui concorrono le diverse tipologie contrattuali: assegni di ricerca (cumulabili a loro volta fino a un massimo di 6 annualità), RTDA (3 anni + 2 anni di proroga) e RTDB (3 anni). Superate le 12 annualità il ricercatore deve lasciare la professione. 

All'interno degli enti di ricerca vigilati dal MIUR vengono distinti i ruoli del Ricercatore e del Tecnologo (DPR 171/1991): il primo è in grado di produrre avanzamenti conoscitivi nel settore disciplinare di attività, il secondo si occupa di elaborare e gestire le analisi correlate alle attività tecnologiche e professionali, coordinando anche gli scambi con i settori esterni a quello della ricerca vera e propria. Il personale addetto alla ricerca è organizzato inoltre in tre livelli di carriera, paralleli (e allineati dal punto di vista retributivo) con le figure universitarie del ricercatore, del professore associato e del professore ordinario: il Ricercatore e il Tecnologo si collocano al livello più basso, il Primo Ricercatore/Primo Tecnologo al livello intermedio e il Dirigente di ricerca/Dirigente al livello più alto.

Ad oggi il quadro normativo di riferimento per il lavoro di ricerca in strutture pubbliche è regolato dal Decreto Legislativo 218/2016, adottato sulla base della delega fornita dalla Legge 124/2015.

Livello EQF

VII  livello del Quadro Europeo delle Qualifiche, corrispondente al secondo ciclo dei titoli