Quali norme regolano la professione

L’abilitazione alla professione è subordinata al superamento di un concorso pubblico nazionale, bandito con cadenza biennale e indetto su base regionale e interregionale dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il candidato concorre per una singola classe di concorso, corrispondente a un insieme di insegnamenti.

L’accesso al concorso ha come requisiti il possesso del titolo di studio previsto per la classe di concorso di riferimento – generalmente una laurea magistrale – e il possesso di 24 crediti (CFU/CFA) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Le classi di concorso sono attualmente disciplinate dal Nuovo regolamento delle classi di concorso DPR 19/16 e dal decreto correttivo e integrativo DM 259/2017.L’accesso al concorso per INSEGNANTE di SOSTEGNO è subordinato alla frequenza di un corso di specializzazione per le attività di sostegno. Fino al 2024/2025 i candidati all’insegnamento tecnico-pratico sono esentati dal possesso dei 24 CFU. Le prove del concorso variano a seconda che ci si candidi per posti comuni o per posti di sostegno.

I vincitori del concorso sono abilitati alla professione di INSEGNANTE DELLE SCUOLE MEDIE e SUPERIORI e devono svolgere un periodo di prova annuale presso una scuola. A seguito di valutazione positiva del periodo di prova sono confermati in ruolo nella medesima scuola. Chi è già abilitato alla professione di insegnante può candidarsi per altre classi di concorso in occasione di concorsi successivi.

Livello EQF

VII livello del Quadro Europeo delle Qualifiche, corrispondente al secondo ciclo dei titoli accademici